STATUTO
Associazione Culturale “Due Sicilie”



1) Costituzione e sede. Viene costituita un'Associazione Culturale denominata “DUE SICILIE” con sede legale in Gioiosa Jonica (RC) alla via .......
La sede principale potrà essere spostata eventualmente altrove con delibera dell'Assemblea dei soci. Sedi secondarie e uffici amministrativi potranno essere costituiti in aggiunta altrove con delibera del Consiglio Direttivo.
2) Carattere dell'Associazione. L'Associazione, di durata illimitata, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
Gli associati sono tenuti al rispetto e all'osservanza del presente Statuto nonché delle decisioni validamente deliberate dai competenti organismi.
3) Scopi dell'Associazione. L'Associazione, organismo apartitico, si propone di svolgere la più ampia attività di studio, di ricerca, di documentazione nel campo culturale, artistico, sociale, politico ed economico, sia storico che attuale, riferita ai popoli ed ai territori appartenuti al Regno delle Due Sicilie e di divulgare tali attività a livello nazionale ed internazionale.
In particolare, l’Associazione si propone:
a)di promuovere, tutelare e far conoscere le tradizioni culturali, civili, storiche, religiose e linguistiche del Sud Italia;
b)di porre in essere attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali, del patrimonio architettonico, artistico, ambientale del Sud Italia;
c)di contribuire a realizzare la crescita politica, civile, culturale ed economica delle popolazioni del Sud, in Italia e nel mondo.
Al centro dell'attività dell'Associazione in ambito europeo si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, l'economia ed i problemi sociali e del tempo libero.
L’Associazione promuove ed organizza tutte le iniziative che ritiene pertinenti con l’oggetto sociale; quali, ad esempio: incontri, seminari, convegni, conferenze, mostre, sagre, visite guidate e simili; provvede alla redazione e/o distribuzione di opuscoli, libri ed altro materiale divulgativo, utilizzando qualsiasi tipo di supporto la tecnologia metta a disposizione; organizza corsi di preparazione e corsi di perfezionamento.
L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono con gli scopi della medesima.
4) Requisiti dei soci.  Possono essere soci dell'Associazione quanti ne facciano richiesta, nell'intento di contribuire al conseguimento delle sue finalità. Possono essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari. I soci si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.
Sono soci fondatori: a) coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; b)  coloro ai quali la qualifica di fondatore è stata attribuita successivamente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono ed ottengono l’ammissione all’Associazione dopo la sua costituzione.
Sono soci onorari quelle eminenti personalità a cui il Consiglio Direttivo conferisce tale qualifica per essersi adoperati per l'attuazione e la diffusione delle finalità statuarie.
I soci, con la sola eccezione di quelli onorari, si impegnano a sostenere l'Associazione con il puntuale versamento delle quote sociali, che verranno determinate dal Consiglio Direttivo.
5) Ammissione dei soci.  L'Ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. La domanda dovrà essere corredata di copia del presente statuto firmato per esteso dall’aspirante, e controfirmato per esteso dallo stesso per la esplicita accettazione delle clausole 5, 6, 7, 9,13, 18, 20, 24 e 25. Sull’accoglimento delle domande di ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione. L’appartenenza alla massoneria, a sette e associazioni segrete, ovvero ad organizzazioni razziste e/o malavitose, sarà motivo ostativo all’iscrizione, in alcun modo derogabile. L’aspirante dovrà dichiarare esplicitamente nella domanda di non avere, e di non avere avuto, alcun tipo di rapporti con tali organizzazioni, associazioni e sette.
6) Doveri dei soci.  L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.
7) Perdita della qualifica di socio.  La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto; b) per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto; d) per ritardato o mancato pagamento della quota sociale: in tal caso il socio moroso viene diffidato per iscritto a provvedere al pagamento di quanto dovuto e, ove persista la morosità, l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
8) Organi dell'Associazione. Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Presidente dell'Associazione, il Segretario.
9) Assemblea dei soci.  Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria tutti i soci a qualunque categoria appartengano. Ogni socio ha diritto ad un unico voto, esercitabile anche per delega scritta ad altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Hanno diritto di partecipare e votare all’Assemblea straordinaria soltanto i soci fondatori.
La convocazione deve avvenire per iscritto almeno sette giorni prima della data stabilita. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione, che potrà essere tenuta dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richieste, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo di tutti i soci.
10) Compiti dell'Assemblea.  All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria. a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo; c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione; d) deliberare su ogni altro su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; e) nominare il Comitato previsto dal successivo art.24; f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione. In sede straordinaria: g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
11) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci fondatori e del cinquanta per cento degli altri soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno il trenta per cento dei voti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal Segretario. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, dei 4/5 dei soci fondatori. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 dei presenti quando decide sulle proposte di modifica dello statuto, ovvero dei 4/5 dei presenti quando delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea deciderà, volta per volta, le modalità di votazione.
12) Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge per un triennio tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.Spetta al Consiglio Direttivo: a) formulare i regolamenti interni; b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; c) predisporre ed approvare il programma delle attività da svolgere, anche su proposta dell’Assemblea dei soci; d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione; e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti del caso; f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà: g) di conferire incarichi, uffici e creare organi; h) di nominare ed attribuire, nel corso di ogni anno solare, la qualifica di socio fondatore ad uno o due soci ordinari già iscritti all’Associazione. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
13) Composizione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria scelti tra i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
14) Riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
15) Compiti del Presidente.  Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
16) Vicepresidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.  
17) Segretario dell'Associazione. Il Segretario coordina l’attività dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dal quale ricevere direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
Lo stesso Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere, in tale veste cura la gestione ordinaria della cassa dell’Associazione, provvedendo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. Egli è responsabile della conservazione delle somme percepite in virtù del suo ufficio.
Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.
18) Durata del periodo di contribuzione.  I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso, che non è comunque ripetibile.
19) Patrimonio sociale. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dalle quote versate dai soci; b) da lasciti, donazioni, permute o acquisti destinati a contribuire o incrementare le dotazioni dell’Associazione; c) dalle contribuzioni straordinarie che allo stesso fine fossero conferite da soci o terzi.
Alle spese per il funzionamento dell’Associazione si provvede, oltre che con le quote versate dai soci: a) mediante proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività; b) mediante eventuali contributi stanziati da enti pubblici, utili alla promozione ed all’attività dell’Associazione.
20) Diritti dei soci al patrimonio sociale.  Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
21) Esercizi sociali. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione, la tenuta contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.
22) Scioglimento e liquidazione. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione od ente che persegue gli stessi scopi dell’Associazione liquidata.
23) Regolamento interno. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
24) Clausola Compromissoria.  Il socio rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per ogni questione insorgente con l'Associazione, rimettendo l'esame e la conseguente decisione, attinente anche all'eventuale risarcimento del danno, ad un Comitato formato da tre membri scelti dall’Assemblea dei  soci.
25) Leggi applicabili. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile. Ai fini della tutela dei dati personali sensibili, prevista dalle leggi, con l’adesione all’Associazione, quest’ultima si impegna ad utilizzare tali dati a fini interni, statistici e per le attività di comunicazione e promozione, senza previa alcuna formalità. Con la domanda l’aspirante socio dovrà fornire i seguenti dati: cognome e nome anagrafici, residenza anagrafica, stato civile, nazionalità, autorizzando l’Associazione al loro trattamento come previsto dal presente articolo.

Gioiosa Jonica, 30 gennaio 2003
Firme dei soci fondatori:

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE 5, 6, 7, 9, 13, 18, 20, 24 e 25. Dichiaro al riguardo di averle lette con attenzione, di aver capito il loro dettato e significato. Dichiaro altresì di accettarle in piena consapevolezza.

Gioiosa Jonica,  30 gennaio 2003
Firme dei soci fondatori:

PROBITÀ. Dichiaro di non essere appartenuto, di non appartenere, e che non apparterrò alla massoneria, ad alcun tipo di sette e associazioni segrete, ovvero ad organizzazioni razziste e/o malavitose.

Gioiosa Jonica  30 gennaio 2003
Firme dei soci fondatori:




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